Art. 149
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Se al termine della prima, seconda o terza rafferma ovvero per rescissione di rafferma, il sottufficiale va in congedo illimitato, egli rimane ascritto alla milizia mobile fino al passaggio della propria classe alla milizia territoriale.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva