Art. 153

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Per le rafferme con soprassoldo, il sottufficiale non ricevera' alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumera' la prima rafferma gli sara' accordato come indennita' un assegno di L. 100 sulla propria massa individuale.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art153 · fonte su Normattiva