Art. 153
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Per le rafferme con soprassoldo, il sottufficiale non ricevera' alcun premio in capitale, ma all'atto in cui assumera' la prima rafferma gli sara' accordato come indennita' un assegno di L. 100 sulla propria massa individuale.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva