Art. 154
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[1]Compiuti 12 anni di servizio sotto le armi, il sottufficiale acquista il diritto ad una indennita', per una volta sola, di L. 2000, tranne la eccezione di cui all'articolo seguente.
[2]Tale indennita' gli viene corrisposta integralmente all'atto in cui cessa dal servizio sotto le armi per qualsiasi motivo; al sottufficiale che continui il servizio oltre il 12° anno puo' pero' essere corrisposta, anche mentre si trova, sempre come sottufficiale, sotto le armi, previa autorizzazione del ministro della guerra.
[3]Il sottufficiale del treno che rimanga sotto le armi fino al compimento del 16° anno di servizio acquista diritto a L. 1000 in piu' della suddetta indennita'.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva