Art. 155
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[1]sottufficiale che e' promosso nel regio esercito sottotenente dopo compiti 8 anni di servizio sotto le armi, riceve per una volta sola una indennita' di L. 500, aumentata di tante volte 200 lire quanti gli anni di effettivo servizio in piu' degli otto.
[2]In niun caso la indennita' puo' superare le L. 2000.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva