Art. 156
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Il sottufficiale raffermato con soprassoldo che divenga inabile al servizio militare prima di aver compiuto 12 anni di servizio e non abbia diritto a pensione di riforma o di riposo, riceve per una sola vola, all'atto del suo licenziamento; una indennita' uguale a tante volte L. 300 quanti sono gli anni di rafferma da lui compiti.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva