Art. 162

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[1]Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla ommissione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti col carcere e colla multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi e' luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

[2]Il giovane ommesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, e' condannato alla stessa pena ed ascritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art162 · fonte su Normattiva