Art. 164
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La frode nelle surrogazioni di fratello e' punita col carcere da tre mesi a due anni senza pregiudizio delle pene piu' gravi applicabili nel caso di falsita'.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva