Art. 166
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[1]Gli inseriti colpevoli di essersi procacciate infermita' temporanee o permanenti al fine d'esimersi dal servizio militare sono puniti col carcere estensibile ad un anno.
[2]Qualora risultino abili ad un servizio qualunque militare, dopo che abbiano scontato la pena sono arruolati.
[3]I medici, chirurghi, flebotomi e speziali che siansi resi complici di questo reato sono puniti colla pena del carcere da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.
[4]Gli inscritti che abbiano simulate infermita' od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1ª categoria senza riguardo al loro numero d'estrazione, e non possono godere della esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva