Art. 167
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[1]L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed all'arruolamento nel giorno prefisso, e' considerato e punito come renitente.
[2]La lista dei renitenti e' pubblicata dieci giorni dopo la chiusura della sessione della leva in corso per cura dei prefetti o sottoprefetti in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva