Art. 170

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I renitenti assolti e quelli che scontarono la pena a cui furono condannati, qualora al tempo della loro leva avessero avuto diritto alla assegnazione alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tale categoria, purche' pero' non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alla categoria stessa godute da fratelli durante la loro renitenza.

[2]I renitenti condannati non godono il beneficio di potere essere assegnati alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto al tempo della loro leva, non si trovino nelle condizioni di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art170 · fonte su Normattiva