Art. 171

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente e' punito col carcere estensibile a sei mesi.

[2]Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente e' punito col carcere da un mese ad un anno.

[3]La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un inscritto.

[4]Se il delinquente e' ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si puo' estendere a due anni di carcere e si fa luogo ad una multa estensibile sino a lire 2000.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art171 · fonte su Normattiva