Art. 173
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[1]I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuti doni od accettate promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti col carcere da due mesi a due anni.
[2]La pena e' loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero gia' chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.
[3]Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva