Art. 177
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Non sono ammessi a far parte del Regio esercito gli esecutori di giustizia, ne' i loro aiutanti, ne' i figli di alcuno esecutore di giustizia o di lui aiutante.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva