Art. 20
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[1]Sono considerati legalmente domiciliati nel comune: I giovani, il cui, padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante ch'essi giovani dimorino altrove, siano arruolati in un corpo di truppa, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli d'un espatriato, o d'un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, il cui ultimo domicilio fosse nel comune; I giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo, la madre, abbia domicilio nel comune, se da essi non si giustifichi di aver legale domicilio in altro comune; I giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il loro padre o la loro madre abbia altrove domicilio; I giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore; I giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi preavvertiti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune; I giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato; I giovani esteri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune; Gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.
[2]Sara' considerato come domicilio legale dell'individuo nato e dimorante all'estero e cadente nella leva il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva