Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I giovani domiciliati nel comune, il tempo della cui nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e sieno riputati notoriamente di eta' che li renda soggetti a far parte della leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; cosi' pure vi sono inscritti i giovani che per eta' presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva