Art. 22

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[1]La lista di leva e' compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'art. 19 e sulle indagini da farsi nei registri dello Stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni.

[2]Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, e', per cura del sindaco, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art22 · fonte su Normattiva