Art. 27

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti, o denunciati ommessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art27 · fonte su Normattiva