Art. 29

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[1]Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gli inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni infra specificate: Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª nei casi espressi dall'art. 94; Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 63; Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili, di cui all'art. 85; Dichiarati rivedibili dal consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 62, 65, 78, 80 e 82.

[2]Devono altresi' essere inscritti in capo di lista gli ommessi di leve anteriori che a tenore dell'art. 161 sono considerati rei di essersi sottratti alla leva, nonche' gli ommessi colpevoli del reato definito dall'art. 162.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art29 · fonte su Normattiva