Art. 29
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[1]Si debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista gli inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni infra specificate: Esentati temporaneamente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª nei casi espressi dall'art. 94; Cancellati, esentati dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed assegnati alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 63; Riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili, di cui all'art. 85; Dichiarati rivedibili dal consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 62, 65, 78, 80 e 82.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva