Art. 3
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[1]Sono esclusi dal servizio militare, e non possono far parte del Regio esercito: I condannati:
- a)alla pena dei lavori forzati per applicazione del codice penale comune;
- b)alla pena dell'ergastolo ed a quella della casa di forza per un tempo maggiore di dieci anni per applicazione del codice penale toscano; I condannati:
- a)alla pena della reclusione o della relegazione come colpevoli dei reati definiti nel libro secondo del codice penale comune:
[2]Titolo 1, capo 1 e 2,
[3]Titolo 3, capo 2, sezione 1, e capo 3, sezione 7,
[4]Titolo 4,
[5]Titolo 7, articoli 422, 424 e 425,
[6]Titolo 8, capo 1,
[7]Titolo 9, capo 2, articoli 489, 491,
[8]Titolo 10, capo 2;
- b)alla pena della casa di forze per un tempo non maggiore di dieci anni, come colpevoli dei reati definiti nel libro 2 del codice penale toscano;
[9]Titolo 1, capo 1 e 2,
[10]Titolo 3, capo 3 B, articoli 169 e 194,
[11]Titolo 5, capo 1, 2, 4, articoli 261, 262, 263 e capo 5,
[12]Titolo 6, capo 1, articoli 280, 281 e capo 2, art. 300,
[13]Titolo 8, sezione 1, capo 1, e sezione 2, capo 1 e 3.
[14]I condannati dai tribunali esteri a pene corrispondenti e per gli stessi reati, possono egualmente essere eclusi da far parte del Regio esercito per decisione del ministro della guerra.
[15]I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva