Art. 30

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[1]La leva si opera in due periodi di tempo.

[2]Nel primo periodo, la cui durata e' stabilita dal ministro della guerra, ha luogo la sessione nella quale i consigli di leva procedono allo esame definitivo ed arruolamento degli iscritti.

[3]Nel secondo periodo, la cui durata e' fino all'apertura della sessione della leva successiva, si procede al riparto ed alla sistemazione definitiva del contingente di 1ª categoria.

[4]Gli individui che in questo secondo periodo della leva saranno arruolati dai consigli di leva, all'uopo convocati in sedute straordinarie, andranno in conto della ventura leva.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art30 · fonte su Normattiva