Art. 36

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Fa quindi leggere ad alta voce le liste cosi' rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna ommissione, e sulle osservazioni dei sindaci e degl'inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

[2]Le liste cosi' verificate sono tosto sottoscritte dal ff. di commissario di leva e dai sindaci, e per tal modo chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti ommessi.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art36 · fonte su Normattiva