Art. 40
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[1]Nei mandamenti composti di piu' comuni la sorte decide dall'ordine in cui sono chiamati all'estrazione.
[2]Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero e, in loro mancanza, l'estrazione e' fatta dal padre o dal sindaco.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva