Art. 5

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4 puo' essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art5 · fonte su Normattiva