Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nessuno degli individui contemplati nel precedente art. 4 puo' essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non fosse ancora chiamata.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva