Art. 52
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Le decisioni del ff. di commissario di leva alle quali ricusasse d'aderire l'ufficiale dei carabinieri Reali assistente alla operazione, od il sindaco del comune a cui appartiene l'inscritto che fu oggetto della decisione, sono sospese sino a conferma del consiglio di leva.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva