Art. 56
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[1]Le sedute dei consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi i sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.
[2]Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire ne' giorni designati pel rispettivo mandamento tutti indistintamente gli inscritti meno i riformati nel primo esame dal ff. di commissario di leva, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'art. 167.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva