Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Gl'inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili, sono tutti dopo l'esame definitivo immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base alla progressione dei numeri avuti in sorte nell'estrazione ed ai diritti all'esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria, determina quali di essi debbano far parte dei contingente di 1ª categoria di ogni mandamento, quali essere ascritti alla 2ª e quali assegnati alla 3ª.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva