Art. 64
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Allora quando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento porgano richiami ai magistrati ordinari sulla legalita' del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, d'eta', di diritti civili o di figliazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva