Art. 66
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Le quistioni di cui nel precedente art. 64 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui siede il consiglio di leva, in contraddittorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva