Art. 67
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Dopo la chiusura della sessione dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1ª categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi per conto della prima leva a chiamarsi; per quanto riguarda pero' la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva