Art. 74

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[1]Nell'ultima seduta della sessione per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti i consigli di leva compileranno:

  • a)Un prospetto numerico degli inscritti che furono arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria;
  • b)Un elenco nominativo degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

[2]I prefetti e sottoprefetti nel giorno successivo alla chiusura della sessione manderanno al ministro della guerra copia dell'anzidetto prospetto onde in proporzione del totale degli inscritti stati arruolati nella 1ª e nella 2ª categoria si possa procedere al riparto del contingente.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art74 · fonte su Normattiva