Art. 75
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Chiusa la sessione dei consigli di leva per l'esame definitivo ed arruolamento degli inscritti ed intervenuto che sia il regio decreto di cui all'art. 9, i prefetti ed i sottoprefetti addiverranno al sub-riparto del contingente di 1ª categoria, a senso del successivo art. 10, e procederanno d'accordo coi comandanti dei distretti militari alla sistemazione del contingente stesso.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva