Art. 76
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Qualora in qualche circondario le operazioni dell'esame definitivo ed arruolamento non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga; pero' in tal caso il contingente di 1ª categoria per questi circondari sara' stabilito in base al numero degl'inscritti che nella leva precedente furono arruolati nella 1ª e 2ª categoria.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva