Art. 8

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il contingente di 1ª categoria che ciascuna leva deve somministrare al Regio esercito ed alla Regia marina militare e' determinato con legge.

[2]Gli iscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª, costituiscono la 2ª categoria, la quale potra' essere divisa in due parti.

[3]In questo caso il contingente della prima parte della 2ª categoria d'ogni classe sara' fissato con decreto Reale.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art8 · fonte su Normattiva