Art. 8
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[1]Il contingente di 1ª categoria che ciascuna leva deve somministrare al Regio esercito ed alla Regia marina militare e' determinato con legge.
[2]Gli iscritti idonei alle armi che sopravanzino al contingente di 1ª categoria e che non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª, costituiscono la 2ª categoria, la quale potra' essere divisa in due parti.
[3]In questo caso il contingente della prima parte della 2ª categoria d'ogni classe sara' fissato con decreto Reale.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva