Art. 80

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e cinquantacinque centimetri, sono rimandati alla prima ventura leva, e da questa, occorrendo, alla leva successiva, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal consiglio.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art80 · fonte su Normattiva