Art. 82
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[1]Gli inscritti, di cui all'articolo precedente, qualora siano idonei, devono presentarsi al consiglio di leva prima che proceda alla chiusura delle sue operazioni.
[2]Quando non siano dichiarati idonei, sono rimandati alla prima ventura leva, nella quale, sussistendo motivi d'inabilita', possono nuovamente chiedere la visita all'estero, ed essere anche rimandati alla leva successiva, con obbligo di presentarsi all'esame del consiglio rispettivo, a meno che non siano affetti da talune delle deformita' di cui all'art. 49, nel qual caso, senza bisogno di rimandi, il consiglio potra' pronunziarne la riforma con le norme stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva