Art. 85
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La riforma pronunciata prima del termine di tempo di cui all'art. 70 non e' irrevocabile, ed e' riservata al ministro della guerra la facolta' di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva