Art. 85

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La riforma pronunciata prima del termine di tempo di cui all'art. 70 non e' irrevocabile, ed e' riservata al ministro della guerra la facolta' di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art85 · fonte su Normattiva