Art. 87

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[1]E' parimente esente dal servizio di 1ª e di 2ª categoria ed e' assegnato alla 3ª l'inscritto che abbia un fratello consanguineo al servizio militare dello Stato ascritto alla 1ª categoria, e purche':

[2]1. Si trovi a far parte dell'esercito permanente, o del corpo reale equipaggi;

[3]2. Non risulti servire nella qualita' di volontario nel caso previsto dall'art. 115 della presente legge e dall'art. 78 di quella della leva marittima;

[4]3. Non sia arruolato nel corpo reale equipaggi per leva straordinaria in tempo di pace.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art87 · fonte su Normattiva