Art. 90
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Seno anche ammessi ad invocare il diritto di esenzione dal servizio di 1ª e di 2ª categoria: I capi di lista rimandati alla prima ventura leva pei motivi espressi negli articoli 78 e 80; Gli ommessi, di cui all'articolo 28, purche' il diritto all'esenzione loro competesse al tempo della chiamata della loro classe.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva