Art. 93
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Nello stabilire il diritto di un inscritto all'assegnazione alla 3ª categoria debbono considerarsi come non esistenti in famiglia: I membri di essa che sono ciechi di ambo gli occhi, sordo-muti o cretini; Quelli che per mostruosa struttura o per fisici difetti non possono reggersi in piedi senza il soccorso di altra persona o di meccanismo; Quelli che sono affetti da tali infermita' permanenti ed insanabili imperfezioni o difetti fisici, che li rendano assolutamente inabili a lavoro proficuo; Quelli mancanti di un braccio o di una mano; Quelli che, condannati a pene criminali, sieno detenuti nel luogo di pena e vi debbano ancora rimanere per anni dodici, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'assegnazione suddetta.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva