Art. 97

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[1]L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge e' sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.

[2]Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 3ª categoria, di cui all'art. 96, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'art. 100.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art97 · fonte su Normattiva