Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]L'esercizio del diritto derivante dagli articoli 95 e 96 della legge e' sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi sia per esercitazioni che per qualunque altra causa.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva