Art. 99

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[1]L'inscritto puo' farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento dal proprio fratello.

[2]La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al consiglio di leva e nel secondo davanti al consiglio di amministrazione del corpo.

[3]La facolta' di farsi surrogare posteriormente all' arruolamento puo' essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art99 · fonte su Normattiva