Art. 99
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[1]L'inscritto puo' farsi surrogare prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento dal proprio fratello.
[2]La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al consiglio di leva e nel secondo davanti al consiglio di amministrazione del corpo.
[3]La facolta' di farsi surrogare posteriormente all' arruolamento puo' essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva