Art. 1
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Il corpo Reale del genio civile, con dipendenza dal Ministero dei lavori pubblici, attende all'esercizio delle attribuzioni, e compie le funzioni che gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva