Art. 10
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[1]A rendere valide le adunanze e' necessaria la presenza della meta' almeno del numero dei componenti il Consiglio o la sezione, che hanno voto deliberativo.
[2]Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; decide il voto del presidente in caso di parita'.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva