Art. 10

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[1]A rendere valide le adunanze e' necessaria la presenza della meta' almeno del numero dei componenti il Consiglio o la sezione, che hanno voto deliberativo.

[2]Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; decide il voto del presidente in caso di parita'.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art10 · fonte su Normattiva