Art. 12
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[1]E' segretario capo del Consiglio superiore un ingenere capo del genio civile, dal quale dipende tutto il personale addetto alla segreteria del Consiglio.
[2]Il segretario di ciascuna sezione e' un ingegnere capo od un ingegnere ordinario di 1ª classe.
[3]I segretari con grado di ingegnere capo possono riferire senza voto deliberativo.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva