Art. 13

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Alle adunanze generali, ed a quelle delle sezioni del Consiglio superiore, il ministro puo' delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattarsi. Intervenendo personalmente, il ministro presiede l'adunanza.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art13 · fonte su Normattiva