Art. 13
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Alle adunanze generali, ed a quelle delle sezioni del Consiglio superiore, il ministro puo' delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattarsi. Intervenendo personalmente, il ministro presiede l'adunanza.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva