Art. 14
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Un regolamento, approvato per Reale decreto, stabilisce le norme per le ispezioni ordinarie di Compartimento, per le speciali, per l'ordinamento interno del Consiglio superiore, e per gli uffici, del Genio civile.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva