Art. 16
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[1]I gradi del personale superiore sono i seguenti: presidente del Consiglio superiore, presidenti di sezione del Consiglio superiore, ispettori superiori, ingegneri capi, ingegneri ordinari, ingegneri allievi.
[2]Vi sono due classi d'ispettori superiori, due d'ingegneri capi, tre d'ingegneri ordinari, ed una d'ingegneri allievi.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva