Art. 19
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[1]Per la custodia e la manutenzione delle strade nazionali, delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e per il servizio delle bonifiche e dei porti e fari, il corpo del genio civile ha sotto la sua dipendenza un personale locale di cantonieri e custodi, ordinati a norma dei regolamenti propri di ciascun servizio, da emanarsi per decreto Reale.
[2]E' obbligatoria per i guardiani idraulici di nuova nomina, e per quelli in servizio l'8 luglio 1904, che non hanno superato il 55° anno di eta', la inscrizione presso la Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e la vecchiaia degli operai, ed il contributo a carico dei guardiani stessi dovra' essere tale da costituire a 65 anni, per gli inscritti nel ruolo della mutualita', una pensione annua di L. 180.
[3]Possono tuttavia i guardiani preferire l'iscrizione nel ruolo dei contributi riservati, restando sottoposti allo stesso contributo stabilito pei guardiani del ruolo della mutualita', che abbiano pari eta' all'atto dell'inscrizione.
[4]L'amministrazione dello Stato assume a proprio carico il contributo arretrato minimo iniziale per i guardiani idraulici in servizio l'8 luglio 1904.
[5]Il contributo annuo successivo resta a carico dei guardiani.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva