Art. 22

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[1]Agli ingegneri capi aggregati alle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici o preposti ai compartimenti d'ispezione e' corrisposto per il primo mese l'indennita' ai cui all'art. 21, e per il tempo successivo la meta' di quella stabilita dall'art. 23, ed hanno diritto alle diarie, indennita', rimborsi di viaggio e spese di ufficio corrispondenti al grado d'ispettore superiore.

[2]Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto Ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennita' annua di L. 500, ed hanno diritto alle diarie, indennita' e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado d'ingegnere capo.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art22 · fonte su Normattiva