Art. 23
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[1]Gli ufficiali del genio civile incaricati di studi e di allievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbono fare visite pressoche' giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di km. 4 dalla loro residenza, godono delle seguenti indennita' mensili, in sostituzione di quelle giornaliere dell'art. 21:
[2]Ispettori superiori.......... L. 250 Ingegneri capi............ » 150 Ingegneri ordinari ed allievi..... » 120 Aiutanti principali ed aiutanti.... » 100 Archivisti ed ufficiali d'ordine... » 40
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva