Art. 23

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Gli ufficiali del genio civile incaricati di studi e di allievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbono fare visite pressoche' giornaliere, senza allontanarsi oltre un raggio di km. 4 dalla loro residenza, godono delle seguenti indennita' mensili, in sostituzione di quelle giornaliere dell'art. 21:

[2]Ispettori superiori.......... L. 250 Ingegneri capi............ » 150 Ingegneri ordinari ed allievi..... » 120 Aiutanti principali ed aiutanti.... » 100 Archivisti ed ufficiali d'ordine... » 40

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art23 · fonte su Normattiva